Comunicazione n. 12
Ai Genitori e agli Alunni
Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web istituzionale
Obbligo di possesso e verifica della certificazione verde per l’accesso agli edifici scolastici (DL 122 del 10 settembre 2021)
Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10/09/2021 ed è entrato in vigore sabato 11/09/2021. Si riportano di seguito i commi 2-5 dell’art. 1 di interesse per la scuola:
- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. (…)
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Pertanto, a partire da oggi 13 settembre 2021, oltre al personale scolastico (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici), il nuovo decreto estende l’obbligo di possedere la certificazione verde a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative: genitori, educatori, tirocinanti, personale delle mense, lavoratori esterni, ecc. La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Il personale delegato al controllo all’ingresso ha l’obbligo di verificare la validità del green pass. Nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione o il rifiuto di esibire la certificazione, il delegato dovrà inibire l’accesso ai locali scolastici e chiamare senza indugio la dirigente scolastica o il suo collaboratore per il seguito di sua competenza.
Bari, lì 13/09/2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
Comunicazione n. 12 – estensione verifica green pass da 11 settembre 2021
0