Prot. n. (vedi segnatura) Bari, lì (vedi segnatura)
Agli alunni e ai Genitori
Al Personale docente e ATA
Al Direttore SGA
All’Albo d’Istituto / Al sito web dell’istituto
Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell’Istituto
Si informano le SS.LL. che in materia di “Tutela della salute nelle scuole” l’art. 4 del DL n. 104/2013, entrato in vigore il 12/09/2013, impone che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della L. n. 3/2003, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l’utilizzo di sigarette elettroniche in locali chiusi e aree all’aperto di pertinenza della scuola come previsto dal D.L. n. 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c. 2).
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della L. n. 584/1975, così come modificato dall’art. 1, c. 189 della Legge n. 311/2004 (da €27,50 a €275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).
Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della CM del Ministero della Salute del 17/12/2004, Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori.
La CM del 17/12/2004 precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l’obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16/12/2004.
A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell’Istituto includono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è fatto divieto a tutto il personale, agli alunni, ai genitori, ai visitatori, di fumare e utilizzare sigarette elettroniche in locali chiusi e aree all’aperto di pertinenza della Scuola.
Il soggetto cui spetta di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare le infrazioni è la Dirigente scolastica Prof.ssa Giuliana Deflorio, coadiuvata dagli addetti alla vigilanza ins. Anna Marinelli per la sezione Primavera e la scuola dell’infanzia (piano rialzato del plesso Balilla), ins. Ermelinda Schiarini per la scuola primaria (primo e secondo piano del plesso Balilla), prof. Gelsomino Cione per la scuola secondaria di I grado (plesso Imbriani). Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti e ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico. Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico per una corretta e puntuale osservanza delle disposizioni vigenti.
Per evitare spiacevoli situazioni, contestazioni, multe insieme agli inevitabili procedimenti disciplinari si invitano tutti al rispetto di quanto sopra specificando che si tratta di rispettare una legge dello Stato, un’elementare norma di igiene, di rispettare chi non fuma e di una irrinunciabile battaglia per la salute di tutti.
Ciascun docente coordinatore informerà gli alunni delle singole classi delle disposizioni vigenti in materia.
Dell’avvenuta comunicazione il docente coordinatore lascerà traccia sul registro di classe e la farà riportare sul diario per la firma per presa visione dei genitori (letta circolare: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell’Istituto).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuliana Deflorio
(documento firmato digitalmente)
FIRMATO_3_DISP_Divieto_di_fumo
Personale scolastico
Dirigente Scolastico