Comunicazione n. 24
Al personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web istituzionale
Tutela delle lavoratrici ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001
Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”
Visto che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata
si ricorda a tutte le lavoratrici di questa Istituzione scolastica la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
A seguito di tale informazione, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D. Lgs. 151/2001) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone ove necessario le condizioni e l’orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/2001). Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6).
Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque “la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” (art.20, D. Lgs. 151/2001).
Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un’assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi alle rispettive attività lavorative.
Bari, lì 25/09/2023
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
Comunicazione n. 24 – tutela lavoratrici ai sensi del D. Lgs. n. 151_2001
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